Ecco i punti cardine del Contratto di servizio siglato dal direttore del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, Fulvio Bellomo e, per Trenitalia, dal direttore della Divisione Passeggeri Regionale, Orazio Iacono e resi noti da Giacomo Fazio, Presidente del Comitato Pendolari Sicilia.
1. Per l’anno 2016: 9.447.226 treni/km e 163.700 ore di percorrenza (come nel 2015), comprensivi degli eventuali autobus/km relativi ai servizi sostitutivi su gomma.
2. Trenitalia si impegna ad effettuare una produzione annuale di 208.711 treni/km, aggiuntiva rispetto al programma annuale dei servizi ferroviari regionali quale quota annuale di restituzione del cofinanziamento per l’acquisto di treni Minuetto di cui all’Accordo procedurale del 15/04/2004 , attuativo del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A. il 17/7/2002 per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo del servizio ferroviario regionale e locale, regolata ai sensi del citato Accordo.
3. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente punto 1 – un corrispettivo pari a euro 111.535.920,00.
4. Le Parti si impegnano a rimodulare le prestazioni in caso di modifiche dei canoni di acceso(elettrici o altro).
5. L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte di agevbolazioni concesse.
Art. 4
(Durata)
1. Il presente Contratto regolamenta i servizi effettuati da Trenitalia a decorrere dal 1° gennaio 2015 e ha durata fino al 31 dicembre 2016.
Art. 5
(Termini e modalità di esecuzione)
1. I programmi di esercizio dell’anno 2015 (orario 2015) e dell’anno 2016 (orario 2016) sono strutturati secondo la seguente ripartizione:
• codice identificativo del treno;
• le stazioni di partenza e di arrivo del treno, e la tratta di competenza;
• numero delle fermate intermedie;
• gli orari di partenza e di arrivo;
• tempo di percorrenza;
• i giorni di esercizio annuo ;
• la periodicità del treno;
• il tipo di materiale rotabile utilizzato
• la composizione del treno;
• i posti a sedere offerti;
• servizio per disabili;
• servizio bici;
• percorrenza chilometrica annua delle singole tratte e complessiva
2. Il servizio di trasporto ferroviario di cui al presente Contratto può essere effettuato anche con modalità automobilistica in alcuni casi, vedi soppressioni.
3. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio, curando e garantendo in particolare:
– la manutenzione ordinaria, straordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
– la pulizia del materiale rotabile;
– la gestione delle relazioni con l’utenza con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione.
(Variazioni dell’offerta di servizi – Variazioni del programma di esercizio)
Parte riguardante le variazioni da concordare.
Art. 9
(Interruzione e soppressione dei servizi)
1. Trenitalia si impegna a ridurre al massimo le sospensioni del servizio.
Le interruzioni dovute a cause di forza maggiore non danno origine a penalità.
2. La soppressione dei treni a causa del gestore del servizio comporta una riduzione del corrispettivo.
A tale valore, e fino al limite massimo della riduzione, si applica il riconoscimento del costo del servizio sostituivo reso disponibile; tale riconoscimento è applicato esclusivamente se il servizio sostitutivo è attivato entro 60 minuti dal verificarsi dall’evento che ne ha determinato la necessità.
2. Nell’ipotesi in cui le soppressioni annuali rientrino nella franchigia del 1% (uno per cento), la Regione non procederà a riduzioni di corrispettivo.
Art.11
Investimenti
1. Trenitalia si impegna ad acquistare in autofinanziamento nuovo materiale rotabile per 40 (quaranta) milioni di euro, pari a 6 (sei) elettrotreni di tipologia jazz, che immetterà in servizio entro la validità del presente Contratto.
2. Trenitalia procederà all’ammortamento del valore del materiale rotabile calcolato in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 12
(Tariffe)
1. Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Contratto, nonché l’Applicazione Sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni.
2. Anche ai fini dell’attuazione dell’art 3 dell’Intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario del 25 giugno 2015, le Parti approvano le seguenti azioni:
al cambio orario di dicembre 2015:
– incremento delle tariffe regionali 39 – 40 e 14 del 7,7%, secondo le tabelle prezzo di cui all’allegato 3A, e conseguente incremento delle tariffe con Applicazione Sovraregionale;
al cambio orario di dicembre 2016:
– nuova tariffa 39 di corsa semplice per treni regionali veloci, superiore alla tariffa ordinaria 39 del 5%, secondo le tabelle prezzo di cui all’allegato 3B;
– introduzione del centroide nella città di Palermo, con tassazione su Palermo Centrale e coincidente con il perimetro dell’attuale tariffa 14.
Inoltre, sempre a far data dal cambio orario 2016, sarà attivata una nuova tariffa dedicata al collegamento aeroportuale per Punta Raisi, da dettagliarsi successivamente sulla base della tariffa 1/TER in atto utilizzata per il collegamento aeroportuale per Fiumicino Aeroporto, che sarà approvata con delibera della Giunta regionale. Le Parti si danno atto reciprocamente che l’adeguamento di cui al presente comma contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora non venga disposto, per decisione della Regione, la stessa corrisponderà a Trenitalia la quota corrispondente all’aumento atteso rispetto a quanto previsto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’art. 3, la Regione riconosce – ai sensi del presente Contratto – a Trenitalia l’integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti da disposizioni normative eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto. Il calcolo delle compensazioni spettanti a Trenitalia si baserà sulla rendicontazione dei titoli a pagamento differito che saranno codificati per ciascuna di queste iniziative.
4. Gli importi delle sanzioni/sovrapprezzi applicabili alla clientela sono quelli previsti dalla normativa.
5. Le Parti condividono l’opportunità di introdurre il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FFOO), secondo i seguenti requisiti:
– utilizzo della divisa;
– presentazione preventiva al Capotreno;
– esibizione del titolo di viaggio a pagamento differito appositamente predisposto;
– dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio.
Inoltre, su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, nonché ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie.
In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente.
Tale riconoscimento potrà essere attivato a seguito del rifinanziamento della l.r. n.8/2005.
6. Le Parti convengono sulla necessità di attuare azioni incentivanti finalizzate all’efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi e, pertanto, concordano di attivare un percorso procedurale finalizzato alla realizzazione dell’integrazione modale e tariffaria combinata con i servizi di trasporto urbano delle principali città siciliane e con i servizi di car-sharing e bike sharing (Palermo, Catania e Messina), che coinvolga i gestori dei servizi di trasporto urbano, gli Enti e le Istituzioni individuate dalla Regione. Trenitalia si impegna fin d’ora a fornire i dati in proprio possesso necessari per la programmazione e l’attuazione di tale sistema, salvaguardando la sensibilità dei dati.
7. Eventuali progetti di integrazione tariffaria, con riferimento ai servizi oggetto del presente Contratto, da realizzarsi nel corso di vigenza dello stesso, andranno disciplinati d’intesa fra le Parti con separato atto, inclusi gli aspetti relativi ad eventuali investimenti su sistemi e tecnologie ed alla ripartizione dei costi e ai ricavi, a compensazione, di eventuali squilibri economici che ne dovessero compromettere l’equilibrio.
8. Inoltre, nella prospettiva di una più ampia integrazione modale sarà attivato un percorso finalizzato alla realizzazione di una tariffazione integrata extraurbana ferro-gomma sui servizi della rete regionale, mediante il ricorso a specifici Accordi con altri vettori del settore gomma operanti sul territorio regionale, il cui eventuale impatto sui ricavi sarà adeguatamente compensato dalla Regione.
Art. 13
(Qualità del servizio)
1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riferimento alle necessità connesse al trasporto dei disabili e delle persone a limitata mobilità.
4. Le parti si impegnano a confrontarsi con rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e pendolari, attraverso specifici incontri da convocare, di norma, ogni sei mesi, per la verifica del rispetto degli impegni assunti da Trenitalia nella Carta dei Servizi, la verifica periodica sullo stato e sulla programmazione dei servizi, sulle criticità emerse e sull’efficacia dei provvedimenti assunti in merito e per l’ascolto dei rappresentanti dei consumatori e dei pendolari in merito alle problematiche rilevate e ad eventuali suggerimenti.
5. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/07.
6. Trenitalia si impegna in particolare, oltre che al rispetto degli obblighi di informazione di cui al Regolamento CE 1371/07, a pubblicare e diffondere gli orari dei servizi di trasporto di cui al presente contratto, aggiornandoli ad ogni variazione programmata di orario; le variazioni in corso di orario vengono pubblicate regolarmente sui sistemi informativi di Trenitalia. Trenitalia si impegna inoltre a mantenere attivo un servizio di informazione telefonica per almeno 12 ore al giorno.
7. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il pieno ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici saranno utilizzati dalla Regione a ristoro della clientela, anche attraverso l’istituzione di specifici bonus.
8. Al fine di innalzare progressivamente gli standard qualitativi e il livello di comfort a bordo, Trenitalia verificherà la possibilità di introdurre, già nel periodo di vigenza del presente Contratto, sui treni in esercizio sulle linee da individuare, di concerto con la Regione, la possibilità di connessione gratuita a internet in modalità Wi-Fi e, sui treni regionali veloci con percorrenza complessiva superiore a due ore, adeguato servizio di ristorazione.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI PENALITA’/PREMIALITA’
Art. 14
(Dati di esercizio e parametri economico gestionali)
1. Trenitalia si obbliga a mettere a disposizione della Regione, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico ( in formato word e/o Excel) i seguenti dati e informazioni:
a) elenco dei servizi richiesti dalla Regione stimando il prezzo del singolo treno sulla scorta del listino prezzi, proveniente dal CER;
b) elenco dei rotabili destinati alla Direzione Trasporto regionale Sicilia, con le eventuali modifiche rispetto all’elenco attuale, riportato tra le informazioni inserite nell’allegato 6 al presente Contratto;
c) certificazione annuale dei ricavi e dei costi (Conto Economico Regionale: CER) relativa a ciascun anno di validità del presente Contratto; tale certificazione deve essere trasmessa unitamente alla fattura relativa alla rata di saldo di cui al precedente articolo 6, comma 2;
d) due volte l’anno i dati di frequentazione di tutti i treni oggetto del presente Contratto, ed in particolare passeggeri saliti/discesi e viaggiatori*chilometro, sia a livello complessivo, sia per singolo treno, accorpandoli per relazione;
e) percorrenze chilometriche ed annue di servizio programmato ed effettivo;
f) tabelle esplicative e programma di esercizio rispetto all’anno precedente;
g) tabelle dimostrative delle percorrenze aggiuntive effettuate quale quota annuale di restituzione del cofinanziamento per l’acquisto di treni Minuetto;
h) entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre l’elenco mensile dei treni soppressi suddivisi per: giorno, tipologia di soppressione, relazioni interessate, quantitativo di treni*km non effettuati, ore di servizio non effettuate e valorizzazione. Detto elenco deve contenere altresì le informazioni relative agli eventuali servizi sostitutivi su gomma di cui all’articolo 9;
i) i dati relativi alle segnalazioni dei treni con criticità relative al sovraffollamento per tratte consecutive superiori a 30 minuti;
l) con cadenza trimestrale i dati relativi alla rete di vendita diretta ed indiretta relativamente al numero di titoli di viaggio venduti e degli importi tariffe 39 e 40 (abbonamenti e corsa semplice);
m) dati di esercizio ed economici indicati nell’Allegato 6.
Art. 15
(Penali, premialità e detrazioni di corrispettivo)
1. La Regione applicherà a Trenitalia penali e premi secondo quanto definito nell’Allegato 4.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.lgs 70/2014 sarà consentita l’applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
3. Le Parti concordano che il montante complessivo per l’erogazione delle penalità previste, non potrà superare l’ 1% del valore del corrispettivo.
4. Non potranno essere conteggiati ai fini dell’applicazione del sistema delle penalità, i fatti per i quali siano state disposte detrazioni di corrispettivo e comunque i fatti non imputabili a Trenitalia per i quali possono essere disposte solo detrazioni di corrispettivo.
Art. 16
(Monitoraggio)
1. Trenitalia si impegna a collaborare con la Regione agevolando lo svolgimento del monitoraggio.
6. Le Parti, con cadenza bimestrale, valutano, nell’ambito di appositi incontri tecnici, l’andamento del servizio, la sua rispondenza alle esigenze dei viaggiatori ed il rispetto degli impegni contrattuali, e concordano le necessarie azioni di miglioramento. Nell’ambito di tali incontri, la Regione può richiedere a Trenitalia di fornire specifici approfondimenti sui dati presentati dall’Azienda o rilevati dalla stessa Regione nell’ambito delle verifiche condotte.
8. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 60 giorni dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni inviate mediante pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 40 giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia.
9. La Regione provvederà a trattenere l’ammontare delle penali relative a ciascuna annualità dalla rata di saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 6 e secondo le modalità riportate nel medesimo articolo.
SEZIONE QUARTA: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 17
(Carta dei Servizi)
1. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi per il 2016 in conformità alla normativa vigente e secondo gli standard e obiettivi previsti dal presente Contratto. Le Parti si danno atto che la Carta dei Sevizi 2015 è quella costituente l’allegato 5 al presente Contratto.
2. Per gli anni successivi al 2015 Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione nonché a pubblicarla sul proprio sito internet. Qualora la Regione non si esprima entro 30 gg. dalla predetta comunicazione di Trenitalia, la Carta dei Servizi si dovrà considerare approvata.
3. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvederà a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, incluse le Associazioni dei Consumatori.
SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18
(Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. La parte interessata a far valere una propria posizione, chiede alla controparte di svolgere il tentativo di conciliazione. Entro i 10 giorni dalla richiesta, la questione dovrà essere rimessa alla valutazione del Comitato di cui all’articolo 10, che si dovrà pronunciare entro i successivi trenta giorni.
2. In caso di mancato accordo in sede di Comitato, per ogni controversi relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Palermo. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art. 22
(Trasparenza dei prezzi)
1. La Regione espressamente ed irrevocabilmente:
– dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
– dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Regione non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Regione che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 23
(Applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari )
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. troverà applicazione nei confronti di Trenitalia solo laddove la stessa non risultasse più soggetta agli obblighi di evidenza pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate dalla predetta normativa.
Art. 24
(Partite aperte)
1. In merito alle obbligazioni connesse al piano di restituzione del cofinanziamento di materiale rotabile ed alla correlata produzione annuale di treni*km aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio con lo Stato, obbligazioni tutte risultanti dalla documentazione.
al fine di ricomprendere le suddette obbligazioni nell’ambito del presente Contratto nonché del successivo Contratto di servizio da sottoscriversi per il periodo 2017-2026 – previo loro aggiornamento e adeguamento alle nuove logiche contrattuali – le Parti si danno atto e concordano in questa sede che:
a) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, Trenitalia fornisce tutta la documentazione dimostrativa della restituzione delle quote dovute per il periodo 2005/2014; la predetta documentazione sarà esaminata nell’ambito del Comitato di cui al precedente articolo 10, che nei successivi 60 giorni definisce la relativa istruttoria, finalizzata a verificare l’integrale adempimento degli obblighi assunti da Trenitalia. Qualora risultino dovute quote di restituzione, il Comitato formula proposte di restituzione delle quote stesse, secondo un programma che formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo al presente Contratto;
b) per ciò che concerne invece il periodo dal 2015 in poi:
1. Trenitalia provvederà ad incrementare la produzione di cui al precedente art. 3 (9.447.226 treni*km annui) per gli anni 2015-2016, portandola ad un totale cumulato nel biennio di 19.311.874 treni*km, senza incrementi del corrispettivo dovuto dalla Regione ai sensi del medesimo art. 3;
2. l’eventuale maggiore produzione nel biennio 2015-2016, rispetto al totale cumulato indicato al precedente punto 1, potrà essere utilizzata a scomputo oltre che delle eventuali quote di restituzione di cui alla lettera a), anche delle quote di produzione aggiuntiva dovuta per il periodo 2017 – 2026;
3. le modalità di restituzione delle quote di produzione aggiuntiva per il periodo 2017 – 2026, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2, saranno compiutamente disciplinate nell’ambito del contratto di servizio relativo a tale periodo, con modalità coerenti con il sistema di gestione contrattuale previsto dall’articolo 3 dell’Intesa del sottoscritta il 25 giugno 2015.
Art. 26
(Sviluppo dei servizi su linee di notevole rilevanza paesaggistica e turistica)
1. Le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di sviluppare servizi aggiuntivi, nell’ambito di iniziative e manifestazioni, a supporto della ferrovia e del suo utilizzo con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di notevole rilevanza storico paesaggistica; a tal fine, di concerto con la Regione e sulle relazioni di seguito indicate saranno programmati nel corso della valenza di ogni orario ferroviario, con il materiale storico disponibile in Sicilia, a cura della Regione medesima, previa sottoscrizione di appositi atti, con circa 15.000 treni*km per un importo massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) IVA compresa.
Relazioni:
– Palermo – Agrigento (Sagra del Mandorlo in Fiore)
– Agrigento – Porto Empedocle (Valle dei Templi)
– Palermo– Porto Empedocle (Valle dei Templi)
– Palermo C.le – Segesta Tempio (Area archeologica di Segesta)
– Palermo C.le – Castelvetrano (Area archeologica di Selinunte e Cave di Cusa)
– Palermo/Catania – Dittaino (Area archeologica Morgantina e Villa Romana del Casale)
– Catania – Caltagirone ( Infiorata)
– Catania/ Siracusa – Comiso (Itinerario del barocco)
2. Tali servizi aggiuntivi potranno essere attivati a seguito di specifica richiesta della Regione, previa quantificazione dei costi per servizio elaborata da Trenitalia, e saranno fatturati distintamente; nella richiesta dovranno essere specificati il Dipartimento regionale committente e le modalità di emissione delle fatture, che dovranno essere intestate direttamente al Dipartimento regionale committente.
Non è strettamente legato a questo accordo, ma si sa nulla del raddoppio della tratta Fiumefreddo – Messina ?