Waterfront, il Comune costretto a pagare un milione per il centro commerciale non realizzato

Con la sentenza del Consiglio di Giustizia ammninistrativa si conclude il lunghissimo iter, durato circa 16 anni, riguardante viale Alcide De Gasperi. Il Comune è stato condannato a pagare una somma- pari al 10% del valore complessivo (preventivato in €.10.532.033)- delle opere di infrastrutturazione viaria di collegamento fra la Via del Rotolo e la Piazza Europa poi non realizzate, oltre alle somme accessorie dovute per rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Vediamo di ripercorrere tutta la vicenda per meglio capire tutti gli eventi che si sono succeduti.

alcide de gasperi 2
Il piano regolatore del Piccinato del 1969

Il viale Alcide De Gasperi è un asse parallelo al lungomare di Catania ed era stato previsto nel PRG del Piccinato: parte da piazza Europa e, per come era stato previsto nel PRG, sarebbe dovuto arrivare su viale Ulisse attraverso un viadotto.

Un progetto per la sistemazione di viale Alcide De Gasperi prese il via, dopo anni di immobilismo, nel 2001 tramite la Protezione civile che vedeva nella nuova arteria una via di fuga in caso di sisma. Per dare attuazione al progetto fu nominato nel 2002, dall’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, commissario straordinario per l’emergenza traffico, il sindaco del tempo Umberto Scapagnini.

Nel 2005 Scapagnini, in virtù dei poteri emergenziali conferitigli, approvava un progetto preliminare denominato “Progetto esecutivo per la viabilità di scorrimento da via del Rotolo a Piazza Europa”, adottando la relativa variante di PRG con localizzazione dell’intervento, e demandando l’adozione degli atti esecutivi e consequenziali, ivi compreso il reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei lavori, all'”Ufficio Speciale per l’Emergenza Traffico e per la Sicurezza Sismica”.

546
Proprio perché adottata in virtù dei poteri emergenziali la determina n.21/2005 era sostitutiva di tutti i visti, le autorizzazioni, ed i pareri richiesti dalla legislazione derogata e produceva l’effetto di “dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare”.

Sempre nel 2005, il Direttore dell’Ufficio Speciale per l’Emergenza Traffico- preso atto della proroga- approvava il bando di avviso per la realizzazione della già programmata opera “Viabilità di scorrimento da Rotolo a Piazza Europa” mediante ricorso a “project financing”.

Nel periodo marzo-aprile 2006 pervenivano tre manifestazioni di interesse e, dopo una sospensione di circa un anno, la procedura riprendeva agli inizi del 2007 con  l’approvazione del progetto presentato dell’ ATI IMMOBILIARE ALCALA’ s.r.l.
(oggi incorporata da SIRIO s.r.l.) che prevedeva, oltre alla costruzione della strada che avrebbe dovuto collegare la Via del Rotolo con la Piazza Europa, anche la costruzione di un grande Centro commerciale e di un parcheggio interrato al servizio della struttura commerciale, nonché il mutamento della destinazione funzionale di Via De Gasperi, che sarebbe stata trasformata in strada di accesso al centro commerciale e la radicale trasformazione della Via Ruggero di Lauria, con interventi che avrebbero interessato anche l’antico e caratteristico borgo di San Giovanni Li Cuti.

Ciò avrebbe necessitato l’adozione di una variante al PRG, che però non venne tempestivamente formalizzata.

A questo punto il Dipartimento per la Protezione Civile  faceva presente che la data del 5 dicembre 2006 (di adozione della seconda ordinanza di proroga) costituiva il limite cronologico per l’avvio di nuove procedure da parte del “Commissario emergenziale”; e che il termine ultimo, del 30 aprile 2007, per l’esercizio dei poteri commissariali era stato concesso al solo fine di ultimare le opere ed i relativi procedimenti già avviati prima della scadenza del dicembre dell’anno precedente.

L’amministrazione comunale dava invece un’interpretazione diversa e affidava l’aggiudicazione dei lavori all’ATI Sirio. Il Dipartimento della protezione civile evidenziava nuovamente che gli atti in questione erano illegittimi ed invitava il sindaco Scapagnini a ritirare in autotutela i provvedimenti adottati, considerata anche l’inopportunità di avviare un intervento di grande rilevanza finanziaria e di notevole impatto ambientale nell’imminenza della scadenza dei poteri.

Al contempo il Dipartimento della protezione civile esponeva i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed alla Procura Regionale della Corte dei conti. Nel 2009, dopo una fase di stasi, il nuovo R.U.P. riavviava il procedimento per apportarvi, di concerto con l’ATI promotore, ulteriori modifiche progettuali idonee a rendere compatibile l’opera al PRG ed alla variante adottata. Il 21 settembre del 2009 la società civile – in particolare “Città Insieme, Italia nostra, Wwf , Lipu e altre associazioni- chiesero all’Amministrazione notizie sulla vicenda.

Nel dicembre 2010, l’ATI Sirio presentava un ulteriore progetto ed avendo avuto parere negativo da tutti gli uffici competenti, il 10 febbraio del 2011 l’Ati presentava un ricorso al TAR per “silenzio in adempimento” nei confronti del Comune. Nel mese di luglio il Tribunale amministrativo diede al Comune 90 giorni per esprimersi, altrimenti avrebbe nominato un commissario straordinario.

Il 21 novembre del 2011 si insediò come Commissario Santi Alligo, che chiese tutti gli atti per dare la concessione edilizia e comunicò all’Amministrazione che  non sarebbe più potuta intervenire, per mancanza di potere.

L’Avvocatura comunale si oppose, ma Tar e Cga le diedero torto. Il 10 dicembre del 2012 l’Ufficio urbanistica del Comune diede un parere negativo all’adozione di una variante al Prg per consentire il project financing; il commissario Alligo si dimise nel luglio del 2013 senza prendere alcuna decisione.

Il 13 dicembre 2013 l’amministrazione comunale approvò una delibera di annullamento e revoca di tutti i provvedimenti emessi a partire dal 2007.

Pochi giorni dopo il Tar nominò commissario ad acta l’ex segretario generale della Provincia regionale di Catania Albino Lucifora
Fu lui a vederci poco chiaro e ad annullare gli atti di aggiudicazione per violazioni, non solo della disciplina urbanistica, ma anche delle norme a tutela dei beni paesaggistici.

A questa decisione l’immobiliare Alcalà fece un nuovo ricorso che fu respinto, nel febbraio del 2016 dal Tar di Catania. 

L’ATI fece allora un ricorso al Consiglio di Giustizia amministrativa in cui chiedeva l’annullamento del provvedimento di ritiro adottato dal Commissario ad acta e la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni provocati, o in subordina, al pagamento dell’indennità prevista

Il CgA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) accoglie in parte il ricorso presentato dalla Immobilare Sirio per la riforma della sentenza del Tar condannando il comune di Catania a pagare all’Ati circa 1,4 milioni di euro oltre a 20 mila euro di spese legali.

Secondo il Consiglio di Giustizia Ammnistrativa l’atto di ritiro impugnato va correttamente qualificato come “atto di revoca” e non come “atto di annullamento d’ufficio” stabilendo  che se la revoca di un provvedimento amministrativo cagioni pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro “indennizzo nella misura del 10% prendendo come parametro la somma inizialmente prevista per la realizzazione del progetto originario che prevedeva la realizzazione di un asse viario per un complessivo costo di €.10.532.033.

La sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa accoglie quindi solo in parte il ricorso presentato dall’ATI SIRIO e in particolare:

  • la domanda giudiziale volta ad ottenere l’annullamento dell’impugnata revoca va definitivamente respinta;
  • la domanda risarcitoria avanzata in via principale (sulla base dell’asserita sussistenza di una responsabilità da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, o di una responsabilità extracontrattuale a carico dell’Amministrazione comunale) va respinta:
  • la domanda giudiziale volta ad ottenere la condanna della predetta Amministrazione alla rifusione delle spese progettuali, va respinta;
  • la domanda giudiziale volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento in favore dell’appellante di una somma a titolo di indennizzo va accolta nei sensi indicati in motivazione; e pertanto la predetta Amministrazione va condannata al pagamento dell’appellante di una somma pari al 10% del valore complessivo (preventivato in €.10.532.033) delle programmate (e poi non realizzate) opere di infrastrutturazione viaria di collegamento fra la Via del Rotolo e la Piazza Europa), oltre alle somme accessorie dovute per rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolare secondo le vigenti disposizioni di legge.
Condividi

Post correlati

Lascia un commento